Ecco le parti della proposta di riforma che riguardano direttamente i figli degli immigrati nati o cresciuti in Italia. Il nuovo testo è successivo all'audizione in commissione Affari costituzionali dove è stata ricevuta anche la Rete G2 e infatti sono state introdotte modifiche anche richieste dalla nostra Rete (come ad esempio le Disposizioni transitorie per gli ormai maggiorenni)
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TESTO UNIFICATO COME RISULTANTE DALL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA
Art. 1. (Nascita).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».
2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso di un genitore risultante nell’atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».
Art. 2. (Minori).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
“2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana ».
Art. 10.
(Concessione della cittadinanza).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
b) la lettera d) è abrogata;
c) alla lettera e) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Art. 12.
(Doppia cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art.18 (Disposizioni transitorie).
1. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), ed all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come inseriti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17.
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