Osservazioni di “G2 – Seconde Generazioni”, Rete nazionale di figli di immigrati, in merito al Testo unificato di riforma della legge n. 91 del 1992. Punti dell’intervento di “G2” alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Per noi è molto importante una modifica della legge sulla cittadinanza più aperta nei confronti delle seconde generazioni nate in Italia o nei Paesi di origine, ma cresciute qui visto che l’attuale legge è molto restrittiva e non tiene conto che le seconde generazioni aumentano sempre di più. Solo i minorenni sono già 586mila. Per “G2” è un passo avanti significativo che le Istituzioni nazionali abbiano riconosciuto la necessità di ascoltare anche il parere dei diretti interessati, visto anche che alcuni membri della Rete si sono visti rifiutare, in passato, la cittadinanza italiana per motivo di reddito non sufficiente, oppure non l’hanno ottenuta anche se nati in Italia. E’ un risultato positivo che nel testo unificato sia stata recepita la nostra richiesta di non prevedere un reddito perché i minorenni, figli degli immigrati, ricevano la cittadinanza italiana. Le caratteristiche economiche di un neonato, di un bambino o di un ragazzo non possono essere determinanti per stabilire la loro appartenenza alla società dove sono cresciuti.
Riteniamo però che gli stessi principi che hanno guidato il legislatore nella stesura di un testo non basato sul censo per le seconde generazioni debbano valere anche per coloro che, sempre nati o cresciuti in Italia, al momento dell’entrata in vigore della modifica saranno ormai maggiorenni. Crediamo che anche per loro, e molti sono i membri della nostra Rete nazionale che già si trovano nella condizione di maggiore età e che dipendono da permesso o carta di soggiorno, sia necessario prevedere lo stesso percorso specifico assicurato ai fratelle e sorelle ancora minorenni. Suggeriamo dunque una norma transitoria che permetta l’acquisto della cittadinanza non legato al censo del richiedente anche per i maggiorenni che nel corso della loro fase di minore età avevano maturato i requisiti previsti: dall’articolo 1 del testo, o dall’articolo 4 comma 2 e 2 bis, o dall’articolo 9, comma 1 lett. b. Questo per consentire a tutte le seconde generazioni di uscire dal limbo di grande incertezza in cui vivono a causa delle restrizioni della normativa vigente che li tratta come immigrati, e non figli di immigrati come invece sono. Per noi sarebbe un passo avanti importante che tutte le seconde generazioni potessero essere finalmente considerate in tutto e per tutto figlie del Paese dove sono nate o cresciute.
Infine riteniamo necessario che venga prevista una campagna di comunicazione per informare i cittadini stranieri e i loro figli sui contenuti della nuova legge. Affinché i genitori siano informati della possibilità di poter richiedere per i loro figli la cittadinanza italiana una volta maturati i requisiti previsti dal testo modificato.
Note di “G2” sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recanti nuove norme sulla cittadinanza
Art. 1
(Nascita)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».
2. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma
“3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza”
Note: 1) Chiediamo venga sostituito il sintagma “residente legalmente” con “legalmente soggiornante” dato che la presenza legale in Italia è data dalla regolarità del soggiorno e non dalla residenza anagrafica che è disciplinata dalle normative comunali.
2) Suggeriamo una norma transitoria che permetta un acquisto della cittadinanza non legato al censo del richiedente anche per i maggiorenni che nel corso della loro fase di minore età avevano maturato i requisiti previsti da questo articolo. Onde consentire a tutte le seconde generazioni di uscire dal limbo di grande incertezza in cui vivono a causa delle restrizioni della normativa vigente che li tratta come immigrati, e non figli di immigrati come invece sono.
Art. 2. (Minori).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».
Note: 1) Per questo caso viene richiesta una maggiore chiarezza su cosa il legislatore intenda con “abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico”. Vorremmo inoltre capire se un figlio di immigrati arriva in Italia alla fine delle elementari e conclude quel ciclo debba aspettare il completamento delle medie perché il genitore possa richiedere per lui la cittadinanza italiana.
2) Suggeriamo una norma transitoria che permetta un acquisto della cittadinanza non legato al censo del richiedente anche per i maggiorenni che nel corso della loro fase di minore età avevano maturato i requisiti previsti da questo articolo. Onde consentire a tutte le seconde generazioni di uscire dal limbo di grande incertezza in cui vivono a causa delle restrizioni della normativa vigente che li tratta come immigrati, e non figli di immigrati come invece sono.
Art. 10. (Concessione della cittadinanza).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
Note: 1) Anche per questo caso viene richiesta una maggiore chiarezza su cosa si intenda con “che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico”.
2) Suggeriamo una norma transitoria che permetta un acquisto della cittadinanza non legato al censo del richiedente anche per i maggiorenni che nel corso della loro fase di minore età avevano maturato i requisiti previsti dal comma 1 lettera b di questo articolo. Onde consentire a tutte le seconde generazioni di uscire dal limbo di grande incertezza in cui vivono a causa delle restrizioni della normativa vigente che li tratta come immigrati, e non figli di immigrati come invece sono.
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