Potrebbe servire nel caso di alcune seconde genrazioni nate in italia e diventate clandestine?
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La sentenza I forti legami familiari bloccano l’espulsione Il Giudice annulla il decreto di via perché l’albanese oggetto del provvedimento vive in Italia con moglie e figli
Treviso – 4 marzo 2008 - Non può essere espulso il cittadino straniero che ha forti e stabili legami in Italia. Lo scorso 20 febbraio il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso contro il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino albanese. Il provvedimento è stato annullato perché considerato illegittimo ai sensi dell’articolo 13, comma 2 bis del Testo Unico n. 286/1998 così come modificato dal Decreto legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007.
Il Giudice di Pace ha tenuto infatti conto delle recenti modifiche in materia di ricongiungimento secondo cui “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Mentre espiava la condanna a tre anni di carcere, il cittadino albanese aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che non gli era stato concesso perché ritenuto socialmente pericoloso. Ma successivamente lo aveva ottenuto perché la moglie era in attesa di un bambino. Scaduto quel permesso, si era ritrovato praticamente clandestino e dunque, secondo le autorità, espellibile.
Ma la legge lo ha tutelato, perché vive in Italia da 16 anni e qui ha “forti e stabili legami familiari”, in quanto coniugato e con due figli minorenni, uno di otto anni, l’altra di un anno. Non si tratta di un fatto scontato “perché – spiega il legale dell’immigrato, Stefano Azzari – nonostante le modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, siano entrate in vigore già da un anno, accade di frequente che i giudici non ne tengano conto. E se così fosse successo anche in questo caso, avremmo dovuto fare ricorso alla Corte di Cassazione, ma nel frattempo il mio assistito avrebbe dovuto tornare in Albania, lasciando qui moglie e figli”.
Fonte: stranieri in italia
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