Forum della Rete G2 – Seconde Generazioni

Oggi è 28 dic 2024, 00:55

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: 19 mar 2010, 11:18 
Sergente di ferro
Avatar utente

Iscritto il: 03 lug 2006, 11:07
Messaggi: 2177
Località: Roma
Permesso di soggiorno per studio: sì al rinnovo, anche se nell’anno solare non sono stati superati due esami.
Per il Consiglio di Stato il termine entro cui gli studenti universitari stranieri devono superare i due esami per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno non è riferito all’anno solare ma a quello accademico.


Con sentenza depositata la scorsa settimana, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Questura di Firenze che aveva impugnato la decisione del Tar della Toscana favorevole ad uno studente tunisino che si era visto rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per studio in quanto nel mese di novembre, alla scadenza del titolo, non aveva sostenuto nell’anno solare alcun esame.
Secondo i Giudici della VI sezione di Palazzo Spada se è vero che il regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione prevede che il permesso di soggiorno per studio possa essere rinnovato “agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”, in realtà la nozione di ‘anno di corso’ non è riferita all’anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio universitari aventi periodicità annuale.
Di conseguenza, anche se al momento della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno (avvenuta nella vicenda in causa nel mese di novembre) lo studente non aveva sostenuto alcun esame, la Questura avrebbe dovuto tenere conto del regolamento didattico della Facoltà di Architettura che fissa la conclusione delle sessioni ordinarie di esame a fine mese di aprile dell’anno successivo. Infatti - precisa il Consiglio di Stato - la corretta applicazione del quadro normativo (art. 46, d.P.R. 394) comportava che la Questura avrebbe potuto rilevare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno non già al termine dell’anno solare, bensì (trattandosi di richiesta di rinnovo per motivi connessi alla frequenza di un corso universitario) solo alla fine dell’anno accademico di riferimento (aprile dell’anno successivo).
Pesanti le conseguenze per l’Amministrazione che è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in 3mila euro oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
(R.M.)
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=001553


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010