Alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nella seduta di martedì 6 maggio 2014, è ripreso l'esame delle proposte di legge di modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Tra le altre, è in esame anche la proposta n. C.9 d'iniziativa popolare, quella presentata dalla Campagna L'Italia sono Anch'Io, cui la Rete G2 aderisce, nel mese di giugno 2012 e che, ricordiamo, ha raccolto oltre 200.000 firme in tutta Italia. (qui le info sulla proposta di legge presentata:
http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=572)
Cita:
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge nn. 606, 647, 836).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2013.
Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 606 a prima firma del deputato La Marca recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti», n. 647 a prima firma del deputato Caruso recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» e n. 836 a prima firma del deputato Caruso, recante «Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti».
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Marilena FABBRI (PD), relatore, svolge, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Calabria, la relazione integrativa sulle proposte di legge nn. 606 La Marca e altri, 647 e 836 Caruso e altri.
Preliminarmente rileva che le proposte di legge n. 606 La Marca e altri, n. 836 Caruso ed altri e l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso ed altri intervengono, anche se in modo differenziato, sulla legge n. 91 del 1992 per inserire casi particolari di riacquisto della cittadinanza.
In particolare la proposta di legge n. 606 La Marca e altri, di contenuto analogo alle proposte di legge nn. 604 Fedi, 794 Bueno e 1269 Merlo, modifica la legge n. 91 del 1992, al fine di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti.
Osserva che l'articolo 1 della proposta di legge novella il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, con l'introduzione di un comma 1-bis che dispone che sono cittadini italiani: le donne che, già cittadine italiane iure sanguinis, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1o gennaio 1948; i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1o gennaio 1948.
L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Il comma 2 vigente fa salve le disposizioni sul riacquisto della cittadinanza sancite dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, la riforma del diritto di famiglia. La modifica introdotta dalla proposta di legge n. 606 La Marca introduce una procedura di riacquisto della cittadinanza consequenziale al comma 1-bis introdotto con l'articolo 1, prevedendo la presentazione di una dichiarazione di volontà in tal senso alle autorità competenti.
La proposta di legge n. 836 Caruso ed altri, che consta di un solo articolo, modifica la legge n. 91 del 1992 nel senso di prevedere il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti, mettendo così in risalto il tema fondamentale della migrazione.
In particolare la proposta di legge prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Tale comma dispone la possibilità di riacquistare la cittadinanza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, per chi l'aveva perduta in seguito alle disposizioni dell'abrogata legge n. 555 del 1912, vale a dire a causa dell'acquisto, volontario o meno, di una cittadinanza diversa, dello stabilimento della propria residenza all'estero. La proposta di legge n. 836 Caruso introduce poi un articolo 17-quater che riconosce il diritto alla cittadinanza ai cittadini italiani che l'hanno persa in base alle citate norme previgenti alla legge n. 91 del 1992, con l'esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause previste dal comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 91 del 1992 come ostative all'acquisto della cittadinanza, vale a dire: la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Sottolinea, inoltre, che l'articolo 17-quater, introdotto dalla proposta di legge n. 836, prevede che il diritto alla cittadinanza sia riconosciuto anche ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui sopra, purché dimostrino conoscenza della lingua e della cultura italiane.
Infine viene disposta una procedura per l'esercizio del diritto alla cittadinanza mediante presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente con allegate certificazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti.
Osserva che anche l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso che è, come illustrerà più avanti, una proposta di riforma organica della legge n. 91, analogamente a molte altre proposte di legge modifica l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. In particolare, al pari della proposta n. 200 Di Lello e anche della proposta n. 836 Caruso, novella il comma 1 rendendo permanente la facoltà di presentare domanda di riacquisto della cittadinanza per coloro che l'hanno persa per effetto degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 123 del 1983, con l'abrogazione del termine di due anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 91. Sottolinea come in questo modo la disposizione non sia più collegata a una finestra temporale. Inoltre l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 sostituisce il comma 2 vigente e introduce un comma 2-bis che disciplina la facoltà di riacquistare la cittadinanza per le donne che, già cittadine italiane iure sanguinis, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1o gennaio 1948, per i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e per i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1o gennaio 1948.
Passando ad illustrare nel complesso la proposta di legge n. 647 Caruso e altri, formata da 18 articoli, ribadisce che essa interviene, al pari di altre proposte di legge all'esame della Commissione (si vedano le proposte nn. 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa), in modo organico sulla disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992, modificandola in modo sostanziale.
In particolare l'articolo 1, come quasi tutte le proposte di legge in esame, dispone in merito all'acquisizione della cittadinanza per nascita, introducendo due nuove ipotesi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992. La proposta di legge prevede infatti che siano cittadini per nascita quanti nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un periodo di permanenza legale di cinque anni oppure da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente almeno da un anno. Viene disciplinata poi la procedura per il riconoscimento della cittadinanza acquisita per diritto di nascita nelle ipotesi anzidette, prevedendo a tal fine la dichiarazione di volontà di un genitore contestuale alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita e la facoltà per i soggetti interessati di acquistare la cittadinanza anche su loro richiesta, che va presentata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori condizioni. Anticipa che la proposta di legge detta, all'articolo 18, una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17. Inoltre si prevede che, entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana iure soli su richiesta di un genitore possano rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza.
L'articolo 2, che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, prevede la cittadinanza per i minori stranieri che siano o nati in Italia o vi siano entrati entro il quinto anno di età e che vi abbiano risieduto legalmente fino alla maggiore età, a meno che non esprimano esplicito rifiuto. Si prevede, inoltre, che il figlio minore di genitori stranieri possa acquistare la cittadinanza su istanza dei genitori una volta che abbia completato, presso istituti appartenenti al sistema scolastico nazionale, un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, sul quale intervengono altre proposte di legge in esame (nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 707 Gozi). In particolare la proposta di legge n. 647 prevede tra i motivi ostativi all'acquisto della cittadinanza la sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale nel paese d'origine e introduce la previsione che i termini previsti (identici a quelli vigenti) non siano vincolanti in presenza di figli nati o adottati. Al pari delle proposte di legge nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi vengono introdotte disposizioni atte ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza, quale la possibilità per l'interessato, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale dei coniugi, di inviare al Ministero dell'interno documentazione idonea a dimostrare il possesso di un altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. Al pari di molte altre proposte in esame, la proposta di legge n. 647 rende automatica l'acquisizione della cittadinanza del cittadino straniero maggiorenne adottato dopo due anni di residenza legale, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica, successivamente all'adozione. Si ricorda che attualmente l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato è disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91 che prevede un periodo di residenza di cinque anni dopo l'adozione quale requisito preliminare e, inoltre, la discrezionalità della concessione, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.
Gli articoli 4 e 5, che inseriscono gli articoli 5-bis e 5-ter nella legge n. 91, prevedono nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza su richiesta che, al pari di alcune proposte di legge in esame (in particolare le proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 494 Vaccaro) introducono una forma di attribuzione della cittadinanza che sostituisce o comunque rende superate le principali ipotesi di concessione della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. In particolare sono previste; l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che risieda o soggiorni legalmente in Italia da almeno cinque anni – in luogo dei dieci anni previsti oggi dall'articolo 9 – e che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; l'attribuzione della cittadinanza al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno tre anni, in luogo dei quattro attualmente previsti dall'articolo 9, nonché allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. Al pari delle proposte nn. 200 Di Lello e 273 Bressa è richiesto, inoltre, il superamento di una verifica sull'integrazione linguistica e civica.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 91, integrando i motivi preclusivi all'attribuzione della cittadinanza con l'inserimento della dichiarazione di delinquenza abituale, della condanna per crimini di guerra comminata da tribunali penali internazionali ed escludendo la preclusione in caso di minori condannati a una pena detentiva non superiore a due anni.
L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 91 nel senso di prevedere che le istanze proposte ai fini dell'attribuzione della cittadinanza siano presentate al Prefetto o alla competente autorità consolare.
L'articolo 8 limita la procedura di reiezione delle istanze, prevista dall'articolo 8 della legge n. 91, all'accertamento delle cause ostative indicate all'articolo 6 della medesima legge n. 91, mentre con l'articolo 9 si introduce un articolo 8-bis dedicato specificatamente alla reiezione delle istanze per motivi di sicurezza della Repubblica, ipotesi attualmente ricompresa nell'articolo 8. Viene prevista in particolare la possibilità di sospendere il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, nel caso vi fosse l'esigenza dell'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Inoltre viene diminuito da cinque a due anni il termine per la riproposizione dell'istanza.
L'articolo 10 apporta modifiche parziali all'articolo 9 della legge n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, conseguenti in gran parte a modificazioni apportate ad altre parti delle legge. Infatti, al pari delle proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa, vengono soppresse le previsioni contenute al comma 1 lettere d) e f), recanti rispettivamente l'accesso alla cittadinanza da parte di cittadini comunitari e di stranieri residenti da almeno 10 anni. La lettera b) del medesimo comma 1, che attualmente prevede la concessione della cittadinanza agli stranieri adottati nella maggiore età, è sostituita integralmente dall'introduzione (prevista anche dalle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) di una nuova categoria di soggetti cui è possibile concedere la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9: i minori stranieri o apolidi che hanno frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età. Viene infine introdotta la previsione che l'istante non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.
Gli articoli 11 e 15 modificano, al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi la disciplina sul giuramento prevista dagli attuali articoli 10 e 23 della legge sulla cittadinanza. In particolare si prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia sin dal giorno successivo alla sua emanazione, mentre attualmente la legge n. 91 prevede che esso abbia effetto solo dal momento del giuramento. Si dispone inoltre che il giuramento avvenga entro un anno dalla emanazione del decreto, mentre attualmente è previsto un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all'interessato e che il rifiuto di prestare giuramento o l'assenza ingiustificata alla cerimonia costituisca motivo di revoca del provvedimento di attribuzione e di concessione della cittadinanza. Il giuramento avviene davanti al sindaco (anziché davanti all'ufficiale dello stato civile) del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza. È prevista la convocazione dell'interessato per il giuramento da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine previsto dalla legge. La proposta inserisce poi nella legge la formula del giuramento, cui viene attribuita maggiore solennità mediante una nuova formula, e prevede la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione.
L'articolo 12 introduce un articolo 11-bis alla legge n. 91 nel senso di prevedere che non sia richiesta, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, la rinuncia a un'altra cittadinanza.
L'articolo 13 abroga il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 91, che prevede l'equiparazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 91, dello straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano all'apolide.
Ricorda che l'articolo 14, già illustrato in precedenza, introduce casi particolari di riacquisto della cittadinanza.
L'articolo 16, introducendo un articolo 23-bis alla legge n. 91, prevede, per quanto riguarda le modalità di computo del periodo di residenza legale (al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) che tale periodo decorra dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica all'ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione all'anagrafe.
L'articolo 17 prevede una disciplina di attuazione, incaricando il Governo a provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
L'articolo 18, infine, detta una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana, previa effettuazione di una dichiarazione in tal senso entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17.
Roberta LOMBARDI (M5S) chiede se le relatrici abbiano preso in considerazione l'ipotesi di condurre un'attività istruttoria con lo svolgimento di audizioni che, a suo avviso, sarebbero di grande utilità per il prosieguo del lavoro della Commissione.
Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) relatore, risponde che le relatrici stanno valutando tale ipotesi.
Roberta AGOSTINI, presidente, osserva che la questione andrà affrontata nella sede propria dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Andrea GIORGIS (PD), nel sottolineare la differenza tra le numerose proposte di legge all'esame, auspica che la Commissione, nel prosieguo dei suoi lavori, riesca a distinguere tra questioni giuridiche e tecniche e impostazioni politiche e culturali, al fine di arrivare alla elaborazione di un testo che sia inserito nel contesto socio-economico attuale, contesto caratterizzato da fisiologici flussi migratori dovuti a fattori di diversa natura, non solo economica.
Se si procede avendo questo aspetto come punto di riferimento, non si può, a suo avviso, non prendere seriamente in considerazione sia il principio di uguaglianza davanti alla legge che parte dalla rivoluzione francese del 1789 (e non, si badi bene, il principio di uguaglianza sostanziale delle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra) sia il principio di partecipazione alla definizione delle regole di uno Stato.
Da qui deriva che oggi il principio di cittadinanza deve essere esteso a tutti coloro che vivono e lavorano stabilmente in un determinato territorio e che sono sottoposti alla sovranità di uno specifico Stato e che devono essere titolari di diritti fondamentali.
Rileva, quindi, che le strade da seguire sono o quella dello scorporo dello status di cittadinanza dall'insieme dei diritti fondamentali o quella di ricondurre tale status tra i diritti fondamentali. Se si segue quest'ultimo indirizzo, ribadisce come vada attribuita la cittadinanza a tutti coloro che vivono stabilmente su un territorio sino a quando non se ne allontanano. Andrebbe, inoltre, anche riconsiderato il principio del riconoscimento della cittadinanza a coloro che non vivono e non lavorano in uno Stato specifico.
Osserva, infine, che esiste il rischio che nell'ordinamento attuale si configuri un modello feudale, dove gli abitanti di un medesimo territorio siano sottoposti a ordinamenti differenti, piuttosto che un moderno ordinamento democratico.
Il sottosegretario Domenico MANZIONE concorda con l'onorevole Giorgis sulle notevoli differenze tra le proposte di legge in esame e sulla necessità, quindi, di approfondire tali divaricazioni alla luce del rapporto tra diritti fondamentali e diritti di cittadinanza.
Su questa strada anticipa che non è intenzione del Governo di intervenire con una propria proposta. Fa presente che il Governo seguirà con attenzione l'elaborazione di un testo da parte della Commissione.
Francesco Paolo SISTO, presidente, nel ribadire quanto già comunicato dalla vicepresidente Agostini a proposito dell'esame in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle richieste di audizioni, desidera osservare che, per quello che riguarda la sua Presidenza, nella legislatura corrente tutte le richieste di audizione sono state prese in considerazione, proprio per la rilevanza attribuita all'attività istruttoria.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Fonte: Camera dei Deputati
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=05&giorno=06&view=filtered_scheda&commissione=01&pagina=#data.20140506.com01.bollettino.sede00020.tit00010