Forum della Rete G2 – Seconde Generazioni

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 Oggetto del messaggio: Testo riforma l. cittadinanza
MessaggioInviato: 14 feb 2007, 14:01 
Extra terrona
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Ecco le parti più importanti che riguardano le seconde generazioni del testo che la Rete G2 dovrà commentare nell'audizione in Commissione Affari Costituzionali (che si terrà agli inizi di marzo 2007) e che poi, da lì andarà per la discussione alla Camera:

-------------------
(Bozza di testo base sulla modifica della legge sulla cittadinanza)


Art. 1
(Nascita)


1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».

2. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».

Art. 10
(Concessione della cittadinanza).

1. All’ articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età”;
2. All’’ articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3. Ai fini della concessione della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito”.

Art. 12
(Doppia cittadinanza)

1. Dopo l’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis. 1. Ai fini dell’acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.”.

Art. 14
(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione e per l’attribuzione della cittadinanza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’Interno, è disciplinato il procedimento amministrativo per la concessione e per la attribuzione della cittadinanza e a stabilire il termine improrogabile per la sua conclusione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mesi, dalla data di presentazione dell’istanza.


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MessaggioInviato: 14 feb 2007, 14:30 
Clandestino
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spero che oggi saremo in tanti non se ne possa parlare
parlare !

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il burka più pericoloso è quello che la gente non sa di indossare!


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MessaggioInviato: 14 feb 2007, 14:31 
Sergente di ferro
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Cita:
Art. 2.
(Minori)
.
1. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico...


ma che intendono frequentare integralmente in ciclo scolastico?

elementari - 5 anni
medie - 3 anni

ad esempio se uno arriva in italia in seconda elementare, dopo 5 anni di residenza non ha completato integralmente in Italia nessun ciclo scolastico.. allora non gli si dà la cittadinanza?

Cita:
abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno


e poi se uno arriva in Italia risiede 5 anni e basta che lavori per un anno da minore e può chiedere la cittadinanza?

Capisco che il requisito fondamentale sono i 5 anni di residenza, però mi sfugge perchè mettere anche queste altre condizioni... chi tagliano fuori? forse i ROM?


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MessaggioInviato: 14 feb 2007, 21:57 
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credo che con ciclo scolastico si intenda il conseguimento del diploma corrispondente (licenza elementare, licenza media).
in effetti rimane dubbia la circostanza in cui il minore non studi, ma lavori... :?:


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MessaggioInviato: 15 feb 2007, 10:42 
Sergente di ferro
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un'altra questione che non capisco leggendo il testo integrale è:
qual'è la differenza fra CONCESSIONE della cittadinanza e ATTRIBUZIONE?

Qui ci vorrebbe un commento dei nostri quasi-avvocati cinesi! :wink:


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MessaggioInviato: 15 feb 2007, 20:17 
Clandestino

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e chi in questo momento è già maggiorenne? che ne sarà di lui?

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MessaggioInviato: 16 feb 2007, 12:17 
Sergente di ferro
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approposito di maggiorenni pare che faranno una normativa transitoria apposta per loro (noi).

comunque anche questo sarà da ribadire all'audizione.


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MessaggioInviato: 16 feb 2007, 13:06 
Extra terrona
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in effetti cosa potranno fare gli ormai maggiorenni in base alla proposta di riforma dellalegge cittadinanza è una delle prima domande che stiamo facendo e andrà rifatta in audizionione.
anche perché è in quella fascia che soprattutto stanno i membri di G2 che non ganno ancora la cittadinanza.


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MessaggioInviato: 16 feb 2007, 19:46 
Clandestino

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se non ci daranno questa opportunità toccheremo il fondo . ma siamo degli invisibili?

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MessaggioInviato: 16 feb 2007, 20:08 
Extra terrona
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credo che ci stiano pensando se lasciare i maggiorenni dentro all'articolo previsto per la prima generazione (articolo 5-bis che adesso inserirò alla fine di questo post) ma che comunque prevede il reddito dei lungosoggiornanti europei (nel 2007 circa 5mila euro)

oppure se allargare di più l'articolo 2 (che nella legge diventerebbe l'articolo 4) o l'articolo 9.

All'audizione dobbiamo arrivare proprio con questi nostri punti interrogativi ma anche con una segnalazione delle nostre esigenze, del fatto che esistiamo e che lo devono tenere presente, anche se siamo ormai maggiorenni (e a volte più che maggiorenni :) ).

-------------------

Art. 4

(Attribuzione della cittadinanza)

1. Dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente

ART. 5- bis. 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell’Interno, su istanza dell’interessato:
a) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;
c) al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.
2. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questi viene invitato a partecipare, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 25.


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MessaggioInviato: 20 feb 2007, 19:14 
Clandestino

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in parole povere quante probabilità abbiamo noi nati in italia ma clandestini di ottenere la cittadinanza italiana?
grazie x eventuali risposte e complimenti x vostro lavoro svolto

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MessaggioInviato: 21 feb 2007, 11:36 
Sergente di ferro
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in effetti, leggendo il ddl, sembra che la cittadinanza sia comunque legata alla legalità di almeno uno dei genitori. quindi non importa che uno abbia completato un ciclo di studi o abbia lavorato (in nero).

Ma tu sei stato sempre clandestino? Immagino che quando eri minorenne eri a carico dei tuoi. Quindi se i avevano il permesso e tu hai fatto la scuola in Italia dovresti poter chiedere la cittadinanza.

E' importante che all'audizione facciamo presente casi come questi...

- Maggiorenni diventati clandestini ma con i requisiti per ottenere la cittadinanza che fine fanno?

- E chi è nato in Italia ed è sempre stato clandestino?


Credo che anche in questi casi è necessario che l'eventuale norma transitoria li includa. Anche se in questo caso diventerebbe una specie di sanatoria...


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MessaggioInviato: 21 feb 2007, 23:07 
G2 regolarizzato

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ragazzi! e adesso? che si farà? che sconforto... :cry:


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MessaggioInviato: 22 feb 2007, 19:28 
Extra terrona
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Località: roma
andiamo avanti visto che i nostri problemi continuano a esistere.
quale che sia il governo del paese abbiamo molti obiettivi da raggiungere. e se ci chiudono una strada ne costruiamo un'altra per continuare a rompere le scatole.
le seconde generazioni aumentano sempre, e la rete g2 continuerà a crescere, in quantità e qualità. E Forza.


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MessaggioInviato: 22 feb 2007, 20:38 
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Brava paula!! :twisted:

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Luci
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