Ecco le parti più importanti che riguardano le seconde generazioni del testo che la Rete G2 dovrà commentare nell'audizione in Commissione Affari Costituzionali (che si terrà agli inizi di marzo 2007) e che poi, da lì andarà per la discussione alla Camera:
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(Bozza di testo base sulla modifica della legge sulla cittadinanza)
Art. 1 (Nascita)
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».
2. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
Art. 2. (Minori).
1. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch’esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».
Art. 10 (Concessione della cittadinanza).
1. All’ articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età”;
2. All’’ articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3. Ai fini della concessione della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito”.
Art. 12 (Doppia cittadinanza)
1. Dopo l’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
“Art. 11-bis. 1. Ai fini dell’acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.”.
Art. 14 (Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione e per l’attribuzione della cittadinanza).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’Interno, è disciplinato il procedimento amministrativo per la concessione e per la attribuzione della cittadinanza e a stabilire il termine improrogabile per la sua conclusione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mesi, dalla data di presentazione dell’istanza.
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