Cita:
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 457
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati:
BRESSA, AMICI, ZACCARIA, GIOVANELLI, FERRARI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 29 aprile 2008
Art. 1.
(Nascita).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».
2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
Art. 2.
(Minori).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne).
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni».
Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
Art. 5.
(Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero).
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.
4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».
Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».
Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza).
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
Art. 8.
(Procedura di reiezione delle istanze).
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano motivi preclusivi indicati all'articolo 6».
Art. 9.
(Reiezione per motivi di sicurezza
della Repubblica).
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
Art. 10.
(Concessione della cittadinanza).
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
b) la lettera d) è abrogata;
c) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3».
2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Art. 11.
(Giuramento).
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.
2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 12.
(Doppia cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art. 13.
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
Art. 14.
(Prestazione del giuramento).
1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1».
Art. 15.
(Modalità di computo del periodo di residenza legale).
1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.
2. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:
a) per almeno un anno, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;
b) per almeno cinque anni, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».
Art. 16.
(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro della pubblica istruzione».
Art. 17.
(Riordino della disciplina di attuazione).
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 dalla presente legge.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.
2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, il termine di cui all'articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
3. Qualora il regolamento di cui al comma 2 non sia adottato nel termine prescritto dall'articolo 17, comma 1, la disposizione transitoria di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
Art. 19.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per l'anno 2008, in euro 14.119.210 per l'anno 2009 e in euro 34.055.585 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.