Cita:
“Va riconosciuta la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario-non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione”.
“E’ applicabile l’art. 14 co. 1, l. 91/1992, anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi, poiché la separazione non fa venire meno la potestà (del genitore divenuto cittadino italiano e non affidatario dei figli minori, nda), mutando solo le sue concrete modalità di estrensicazione”.
Con il Decreto in esame, la Corte di Appello di Salerno (decidendo in materia di “riconoscimento della cittadinanza italiana” ed intervenendo, così, in una materia complessa ed in totale assenza di precedenti giurisprudenziali editi) ha accolto il reclamo proposto da S.R. (nato a S., da padre libanese e madre egiziana, separati giudizialmente nel 1997) nei confronti del Comune di B., del Ministero dell’Interno e con la partecipazione necessaria del Procuratore Generale della Repubblica, avverso il provvedimento di rigetto (Tribunale di Salerno, decreto 29 dicembre 2008) emesso dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, che negava l’esistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana (di fatto, reiterando la decisione assunta dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di B., confermata dal parere rilasciato in merito dal Ministero dell’Interno).
La vicenda sorge nel giugno 2006, quando il sig. S.R. - divenuto maggiorenne – ha richiesto all’Ufficiale di Stato Civile dell’Anagrafe del Comune di B. di poter rendere la dichiarazione di cui all’art. 4 co. 2 l. 91/1992 1- ed ha ricevuto risposta di diniego (confermata dal parere reso in merito dal Ministero dell’Interno), siccome – a dire dell’Amm.ne – carente dei presupposti di legge.
Veniva depositato, quindi, ricorso ex artt. 95 co. 1 e 96, co. 2 e 3 del D.P.R. 396/20002.
In particolare, nel ricorso si richiedeva:
1. l’applicazione dell’art. 1, l. 555/19123, in quanto il ricorrente era nato nel 1988 (dunque, prima della vigente legge sulla cittadinanza) per cui – in base alla cd. Teoria dei Diritti Quesiti4 - avrebbe dovuto applicarsi tale disposizione normativa e non la successiva legge 91/1992;
2. in subordine l’applicazione dell’art. 4, co. 2, l. 91/1992, non attribuibile al minore la mancanza di un regolare permesso di soggiorno, e ciò sulla base sia del parere del Consiglio di Stato – Sez. I del 6.11.19965, che della Circolare applicativa del Ministero dell’Interno del 7/11/20076;
3. inoltre, l’applicazione – in via gradata – dell’art. 14, l. 91/1992, poiché la mancata “convivenza” - nel senso letterale della legge - con il genitore (divenuto cittadino italiano solo dopo la separazione) – non era imputabile al ricorrente, e che in ogni caso, il rapporto con il padre non era venuto meno, continuando quest’ultimo a “curare” gli interessi del minore.
Il Giudice di prima istanza, omettendo – fra l’altro – ogni decisione in merito ad alcuni punti della questione, rigettava il ricorso, reiterando di fatto i motivi addotti dall’Ufficiale di Stato civile dell’Anagrafe, secondo cui “il S.R. non ha un permesso di soggiorno, né risulta iscritto sul permesso di soggiorno del genitore straniero convivente”; riteneva, inoltre, non sussistere i presupposti di cui all’art. 14, co. 1, L. 91/19927, poiché - affidato alla madre nel 1997 - non conviveva con il padre quando, questi, nel 1998, acquisiva la cittadinanza italiana.
Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo, che – basato sui seguenti motivi – trovava accoglimento.
In via preliminare, si reiterava l’applicabilità della l. 555/1912, poiché il S.R. era nato nel 1988; in via subordinata, veniva richiesto il riconoscimento della cittadinanza ex art. 14, l. 91/1992, poiché il S.R. non poteva essere privato di un proprio diritto per il solo fatto di essere stato affidato – in sede di separazione coniugale – alla madre, e non al padre che, di lì a poco, sarebbe divenuto cittadino italaiano; in via gradata si chiedeva ancora una volta l’applicazione dell’art. 4 della vigente legge sulla cittadinanza, poiché il ricorrente era in possesso dei relativi requisiti, con particolare riferimento al parere emesso dal Cons. Stato, sez. I, in data 6/11/1997, ed alla Circ.re del Ministero degli Interni del 7/11/2007.
La Corte di Appello di Salerno, non condividendo e dichiarando infondato il richiamo all’art. 1 della l. 555/1912 (a parere di chi scrive, erroneamente8) ha accolto il reclamo, ritenendo applicabile l’art. 14 e non l’art. 4 della legge sulla cittadinanza.
La novità della decisione va rinvenuta nella diversa ed estensiva interpretazione del termine “convivenza” cui all’art. 12, D.P.R. 572/19939, requisito necessario per l’applicabilità dell’art. 14, l. 91/1992.
Infatti, la C.A. ha stabilito di fatto accogliendo la tesi difensiva che “ la ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò che l’effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza;
che effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla persona del genitore affidatario, la persistenza della frequentazione da parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i presupposti e gli estremi per l’applicazione dell’art. 14 l. 9/1992”.
Dunque, a parere dei Giudici del gravame, il figlio minore – nato dal matrimonio fra cittadini stranieri, che in sede di separazione giudiziale sia affidato ad uno di essi, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana ex art. 14, l. 91/1992, anche nel caso in cui l’altro genitore, “non affidatario”, sia divenuto cittadino italiano successivamente alla separazione, purchè continui a mantenere con quest’ultimo un rapporto tale da assicurare “un’effettiva sussistenza del vincolo genitoriale, che si estrinseca in un vincolo morale e spirituale quale presupposto per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza. In tal caso, la prova semmai da fornire sarà quella della persistenza e dell’effettività del vincolo genitoriale, nonostante la “non convivenza fisica” fra genitore non affidatario e figlio.
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1 Art. 4 co. 2 l. 91/1992 “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”.
2 D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – Titolo XI - Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni - Art. 95 (Ricorso) 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Art. 96 (Procedimento) 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
3 L. 13/6/1912, n° 555 – Disposizioni in materia di cittadinanza italiana – Art. 1 co. 3° : E’ cittadino per nascita chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato …..
4 Fra gli altri: Trabucchi – Istituzioni di Diritto Civile – Cedam – pag. 27 e ss – “I diritti quesiti sono quelli già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si presenti sotto la nuova legge”.
5 Consiglio di Stato, Sezione I, parere del 6/11/1996 – “…che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possano considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di cui si discute, alla triplice condizione che:
1. la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;
2. che i genitori fossero, al momento della nascita, legalmente residenti con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;
3. che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quanto meno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo”.
Secondo l’Alto Consesso, quindi, “con il solo concorso delle suddette tre condizioni …si verifica, da un lato, la sussistenza di un titolo legittimo ad ottenere il permesso di soggiorno, e dall’altro, la pubblicità, certezza e stabilità della residenza del minore straniero in Italia”.
6 Circ Min. Interno – 7/11/2007 – “Oggetto: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia. Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91. ….. Si è ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria otestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via preliminare degli interessi del minore.
Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. k. 60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.).
L’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.”.
7 Art. 14 co. 1 L. 91/1992 – “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con essi acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”.
8 Invero, il richiamo all’art. 1 l. 555/1912 appare più che corretto solo se si consideri il tenore letterale dello stesso. La circostanza che il S.R. sia nato in Italia (nel Regno) da cittadini stranieri è assolutamente pacifica, per cui il ricorrente sin dalla nascita aveva acquisito il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana (cd. jus soli), in quanto già entrato “…a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si presenti sotto la nuova legge…” (Trabucchi, op.cit.): inoltre, va considerato, in diritto, che la l. 91/1992 all’art. 20 stabilisce che “Salvo che non sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza (e, dunque, anche il relativo diritto, nda) acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”.
9 D.P.R. 572/1993, Regolamento di Esecuzione l. 91/1992, Art. 12 “Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, della legge l’acquisto della cittadinanza italiana, da parte dei minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitori alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”.
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Corte di Appello
Salerno
Decreto 20 agosto 2009, n. 32
La Corte di Appello di Salerno ha pronunziato il seguente decreto sul reclamo proposto da S. R. (Avv. Vito Carabotta e Rodolfo T. Parrella), nei confronti del Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno) e con l’intervento necessario del Procuratore della Repubblica presso questa Corte di Appello, avente ad oggetto decreto n. 13/09 cron. In proc. 190/08 r.g.v.g. del Tribunale di Salerno in data 7.1.09, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana;
rilevato in fatto
* Che il reclamante, nato in territorio italiano da padre e madre a quel tempo entrambi cittadini stranieri, si duole dell’erroneità della mancata applicazione della Legge 13.1.1912 n. 555, ma pure della interpretazione della riforma di cui alla Legge n. 91/92, siccome egli doveva comunque ritenersi convivente con il padre, che aveva conseguito la cittadinanza italiana con d.P.R. 30.9.98;
* Che l’Avvocatura dello Stato insiste per l’insussistenza del diritto a conseguire la cittadinanza, non essendo il minore convivente con il padre, per essere stato nel 1997, in sede di separazione giudiziale dei suoi genitori, affidato alla madre; ma non mancando di rilevare che difetta la prova di un regolare permesso di soggiorno per il reclamante fin dalla data della nascita, anche solo mediante annotazione su quello dei genitori, nonché ulteriore documentazione prevista dalla L. 91/92 e dalla normativa di attuazione;
ritenuto in diritto
* Che al momento della nascita di S. R. vigeva la Legge 13.1.1912, n. 555, la quale, al suo art. 1, prevedeva che era cittadino per nascita anche colui che era nato in territorio italiano se entrambi i genitori non avevano la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato;
* Che pertanto la tesi del reclamante sull’acquisizione del diritto alla cittadinanza italiana in forza di tale normativa non può condividersi, in quanto i genitori dell’odierno reclamante erano comunque, al momento della nascita, l’uno cittadino egiziano e l’altra cittadina libanese;
* Che di conseguenza occorre vagliare se il diritto del S. sia configurabile alla stregua della normativa sopravvenuta, vale a dire della L. 5.2.92 n. 91 (e del d.P.R. 12.10.93 n. 572);
* Che per l’art. 14 di tale legge “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”, mentre per l’art. 12 del d.P.R. “l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista …. la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista … la cittadinanza”, mentre “la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”;
* Che i primi giudici escludono la convivenza utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza sul presupposto che l’intervenuta separazione dei genitori e l’affidamento alla madre quella abbia fatto venir meno;
* Che pure è sostenuta la necessità della prova della persistenza della legale residenza in Italia fin dalla nascita, con richiamo all’art. 4, comma 2, della L. 91/92 (per il quale diviene cittadino “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età”), ovvero della legale residenza in Italia del genitore;
* Che però alla fattispecie si applica l’art. 14 e non l’art. 4 L. cit.;
* Che la ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò, che l’effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza;
* Che effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla persona del coniuge affidatario, la persistenza della frequentazione da parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i presupposti e gli estremi per l’applicazione di detta normativa;
* Che tra le condizioni della separazione (omologata il 7.2.97, come da documenti versati nella produzione del reclamante) è prevista la prosecuzione delle visite da parte del padre, con amplissime facoltà di incontri giornalieri e perfino con divieto di allontanamento della madre oltre una breve distanza, come pure le contribuzioni ed interventi diretti nella vita dei figli all’epoca minori;
* Che può quindi dirsi che, ai fini della normativa applicabile, S. R. era sostanzialmente convivente con il padre poi divenuto cittadino italiano: e che pertanto, in accoglimento del reclamo e riforma del reclamato decreto, anch’egli ha diritto a conseguire la cittadinanza;
* Che, quanto alle spese, la complessità della materia e soprattutto la totale assenza di precedenti giurisprudenziali editi, come pure la non fondatezza della tesi principale del reclamante sull’applicabilità della L. 555/1912, integrano – ad avviso di questa Corte – un giusto motivo di totale compensazione;
p. q. m.
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell’impugnato decreto, dichiara la sussistenza dei presupposti del diritto di S. R. a conseguire la cittadinanza italiana ed ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di eseguire gli adempimenti conseguenti; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno 16.7.09.
Il Presidente (dott. Nicola Bartoli).