La rete G2 - Seconde Generazioni ha insistito presso il ministero dell'interno per allargare il motivo familiare per i figli di immigrati cresciuti in Italia dopo i 18 anni. Il 28 marzo è stata emananta una direttiva ministeriale che riconosce tale principio.
E' un passo positivo ma restano dubbi sul testo (per quali seconde generazioni varrà e se varrà per più rinnovi) e quindi sull'applicazione della circolare in sè.
Resta chiaro allo stesso tempo che la rete G2 continua a premere comunque e soprattutto per modifiche più sostanziali che rendano le seconde generazioni veramente degli eguali nei diritti rispetto ai loro coetanei, figli di italiani, cosa che è possibile solo con
una riforma della legge sulla cittadinanza italiana.
Domenica 6 aprile uscirà su Metropoli di Repubblica un commento di uno dei portavoce della rete G2 che riporta la nota positiva sul principio familiare dopo i 18 anni ma che riporta anche i dubbi della rete G2 sui punti non chiari della direttiva.
Intanto segnaliamo a seguire una mail dell'esperto Sergio Briguglio (che aveva contribuito al testo della riforma Amato-Ferrero, ormai arenata, riforma che doveva rendere la legge quadro sull'immigrazione meno restrittiva). Briguglio segnala anche il testo completo della direttiva e da un suo parere, esprimendo soddisfazione ma anche qualche dubbio.
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Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/brigugl ... 008-2.html del mio sito troverete una circolare del Ministro dell'interno che risolve positivamente alcune questioni relative
a) al rilascio del permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni;
b) alla conversione del permesso per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al compimento dei 18 anni;
c) alla possibilita' di rinnovare il permesso per motivi familiari anche dopo il compimento dei 18 anni per i figli che restino a carico del genitore.
Complessivamente si tratta di un ottimo provvedimento.
Resta qualche perplessita' in merito all'interpretazione dei suoi contenuti con riferimento ai due punti seguenti:
1) Conversione del permesso per il minore affidato de facto.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 recita, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998 (il grassetto e' mio)
"Questa disposizione viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche l'organo remittente, come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.".
Il testo della circolare sembra trascurare le situazioni di affidamento di fatto (a familiari entro il IV grado) del minore, dato che si fa riferimento solo a provvedimenti formali di affidamento.
2) Rinnovo del permesso per motivi familiari dopo i 18 anni.
La circolare sembra consentire solo UN rinnovo, al compimento dei 18 anni, per motivi familiari (fino alla successiva scadenza del permesso per motivi familiari del genitore). Sembra cosi' esclusa la possibilita' di ulteriori rinnovi per motivo familiare, anche nelle situazioni in cui la condizione di figlio a carico permanga.
E' auspicabile che intervengano, su questi punti, ulteriori chiarimenti del Ministero dell'interno.
Cordiali saluti
sergio briguglio